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CHI

PUO' ACCEDERE

  • consumatore

  • imprenditore agricolo;

  • c.d. start up innovativa.

  • imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);

  • imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);

  • imprenditore cessato;

  • socio illimitatamente responsabile;

  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;

  • società professionali ex L. 183/2011;

  • associazioni professionali o studi professionali associati;

  • società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;

  • enti privati non commerciali.

CHI NON PUO' ACCEDERE

  • Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;

  • Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;

  • Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

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